Il Ministero della Salute ha pubblicato nuove indicazioni operative relative agli elementi fuorvianti (misleading terms) nell’etichettatura e nei nomi commerciali dei prodotti biocidi e dei presidi medico-chirurgici (PMC).
Il documento approfondisce i criteri da considerare per garantire che nomi commerciali, testi, immagini ed elementi grafici non inducano il consumatore in errore circa la natura, le caratteristiche, l’efficacia e le modalità d’impiego dei prodotti.
Nomi commerciali e termini fuorvianti: cosa sapere
Tra gli aspetti evidenziati dal Ministero vi è l’utilizzo di termini che possono suggerire caratteristiche non adeguatamente dimostrate o far percepire il prodotto come appartenente a categorie differenti, quali cosmetici, detergenti, medicinali o dispositivi medici.
Nell’elenco dei termini considerati fuorvianti nei nomi commerciali figurano, tra gli altri, «bio», «naturale», «organico», «eco», «ecologico», «verde» e «sicuro», fatte salve le eccezioni specificamente indicate nel documento.
Le indicazioni riguardano anche le dichiarazioni promozionali riportate in etichetta. Espressioni relative alla sicurezza, all’efficacia o alle prestazioni del prodotto devono essere valutate con particolare attenzione e risultare coerenti con le condizioni autorizzate e con la documentazione a supporto, ove richiesta.

Attenzione anche alla grafica e alle immagini
Le nuove indicazioni sottolineano che la conformità dell’etichetta non riguarda esclusivamente i testi.
Anche immagini, simboli ed elementi grafici devono essere coerenti con la destinazione d’uso autorizzata del prodotto. Il nome commerciale deve risultare chiaramente identificabile e le immagini non devono compromettere la leggibilità delle informazioni riportate sulla confezione.
Il documento richiama inoltre la necessità che il nome commerciale presente in etichetta corrisponda a quello riportato nella documentazione autorizzativa applicabile.
Quali sono le implicazioni per le aziende?
Le indicazioni sono rilevanti per gli operatori coinvolti nella commercializzazione dei biocidi e dei PMC, in particolare per quanto riguarda la verifica delle etichette, dei nomi commerciali e della comunicazione commerciale.
Il documento ricorda che i prodotti devono essere immessi sul mercato nel rispetto delle condizioni autorizzate e che anche la pubblicità e le informazioni rivolte ai consumatori devono essere coerenti con l’autorizzazione, senza suggerire livelli di sicurezza, efficacia o impieghi non autorizzati.
L’elenco dei termini riportato nelle indicazioni ha carattere non esaustivo ed è soggetto ad aggiornamenti. È pertanto importante fare riferimento alla versione più recente della documentazione applicabile e alle indicazioni delle Autorità competenti.
Bio Chem S.r.l. segue con attenzione gli aggiornamenti normativi che interessano il settore chimico e regolatorio, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di informazioni chiare e aggiornate per gli operatori del settore.
Fonte: Ministero della Salute, Indicazioni operative sugli elementi fuorvianti nella etichettatura per la messa a disposizione sul mercato dei prodotti biocidi e PMC, ottobre 2026.